Art. 39 · Selezione degli interventi

Art. 39

Selezione degli interventi

In vigore dal 2 mag 2014
Selezione degli interventi 1.   Gli interventi nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera sono selezionati dal comitato congiunto di monitoraggio. Il comitato congiunto di monitoraggio può istituire un comitato direttivo che opera sotto la sua responsabilità per la selezione degli interventi. 2.   Gli interventi selezionati coinvolgono beneficiari di almeno due paesi partecipanti, almeno uno dei quali è uno Stato membro. Un intervento può essere attuato in un solo paese partecipante, purché siano identificati gli effetti e i vantaggi transfrontalieri. 3.   I beneficiari cooperano per sviluppare e attuare gli interventi. Inoltre, cooperano nell'ambito della dotazione di personale o del finanziamento degli interventi.
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