Art. 38 · Comitato congiunto di monitoraggio

Art. 38

Comitato congiunto di monitoraggio

In vigore dal 2 mag 2014
Comitato congiunto di monitoraggio 1.   Entro tre mesi dalla data di comunicazione agli Stati membri della decisione che approva il programma di cooperazione transfrontaliera, i paesi partecipanti istituiscono un comitato congiunto di monitoraggio. 2.   Il comitato congiunto di monitoraggio è composto da rappresentanti della Commissione, dal coordinatore nazionale IPA e da rappresentanti di altre autorità e organismi nazionali competenti del beneficiario dell'IPA II, degli Stati membri partecipanti e, se opportuno, di istituzioni finanziarie internazionali e altri portatori di interessi, comprese la società civile e le organizzazioni del settore privato. 3.   Il comitato congiunto di monitoraggio è presieduto da un rappresentante di uno dei paesi partecipanti o dell'autorità di gestione. 4.   La Commissione partecipa ai lavori del comitato congiunto di monitoraggio a titolo consultivo. 5.   Se la BEI contribuisce al programma, può partecipare ai lavori del comitato congiunto di monitoraggio a titolo consultivo. 6.   Il comitato congiunto di monitoraggio controlla l'efficacia, la qualità e la coerenza complessive dell'attuazione di tutte le azioni ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel programma transfrontaliero, nelle convenzioni di finanziamento e nel documento o nei documenti strategici pertinenti. Se necessario, raccomanda azioni correttive. Per quanto concerne le funzioni del comitato, si applicano inoltre gli del regolamento (CE) n. 1303/2013. Il comitato congiunto di monitoraggio e l'autorità di gestione esercitano il monitoraggio sulla base di indicatori stabiliti nel programma di cooperazione transnazionale pertinente, in conformità con l' del regolamento (UE) n. 1299/2013. 7.   Il comitato congiunto di monitoraggio adotta il proprio regolamento interno. 8.   Il comitato congiunto di monitoraggio si riunisce almeno una volta all'anno. Inoltre, possono essere convocate riunioni aggiuntive, specialmente su base tematica, su iniziativa di uno dei paesi partecipanti o della Commissione.
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