Art. 36 · Modalità di attuazione e designazione delle autorità responsabili del programma

Art. 36

Modalità di attuazione e designazione delle autorità responsabili del programma

In vigore dal 2 mag 2014
Modalità di attuazione e designazione delle autorità responsabili del programma 1.   I programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al presente capo sono attuati nell'ambito della gestione concorrente. Di conseguenza, gli Stati membri e la Commissione sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi secondo le rispettive responsabilità, stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 e dal presente regolamento. Per quanto concerne le responsabilità nell'ambito della gestione concorrente dello Stato membro in cui è ubicata l'autorità di gestione, si applicano gli articoli 73 e 74 del regolamento (UE) n. 1303/2013. Per quanto riguarda i poteri e le responsabilità della Commissione nell'ambito della gestione concorrente, si applica l'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1303/2013. 2.   I paesi che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera designano, ai fini dell'articolo 123, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013, un'unica autorità di gestione; ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, di detto regolamento, un'unica autorità di certificazione; e ai fini dell'articolo 123, paragrafo 4, di detto regolamento, un'unica autorità di audit. 3.   L'autorità di gestione e l'autorità di audit sono ubicate nello stesso Stato membro. I paesi che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera possono assegnare all'autorità di gestione unica anche le funzioni di autorità di certificazione. La procedura per la designazione dell'autorità di gestione e, se del caso, dell'autorità di certificazione, di cui all'articolo 124 del regolamento UE n. 1303/2013, è effettuata dallo Stato membro in cui è ubicata l'autorità. Le designazioni previste dal presente articolo non pregiudicano la ripartizione delle responsabilità tra i paesi partecipanti per quanto riguarda l'applicazione delle rettifiche finanziarie, prevista dal programma di cooperazione transfrontaliera.
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