Art. 33 · Disposizioni applicabili

Art. 33

Disposizioni applicabili

In vigore dal 2 mag 2014
Disposizioni applicabili 1.   Per quanto riguarda gli Stati membri che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi del presente capo, in particolare lo Stato membro in cui è ubicata l'autorità di gestione, si applicano le disposizioni relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea stabilite nel regolamento (UE) n. 1303/2013 e nel regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), conformemente al presente capo. Laddove tali disposizioni si riferiscono ai fondi strutturali e di investimento europei di cui all' del regolamento (UE) n. 1303/2013, ai fini del presente capo si considera inclusa anche l'assistenza IPA II. 2.   Per quanto riguarda i beneficiari dell'IPA II che partecipano a un programma di cooperazione transfrontaliera ai sensi del presente capo, si applicano le disposizioni relative alla cooperazione territoriale europea, conformemente al presente capo, fatte salve eventuali deroghe motivate previste dalla pertinente convenzione di finanziamento.
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