Art. 28 · Intensità dell'aiuto e tasso dell'assistenza IPA II

Art. 28

Intensità dell'aiuto e tasso dell'assistenza IPA II

In vigore dal 2 mag 2014
Intensità dell'aiuto e tasso dell'assistenza IPA II 1.   La decisione della Commissione che adotta un programma di cooperazione transfrontaliera per le forme di cooperazione di cui all' fissa il tasso di cofinanziamento e l'importo massimo dell'assistenza IPA II, sulla base di uno dei seguenti elementi: a) la spesa totale ammissibile, comprendente la spesa pubblica e privata; oppure b) la spesa pubblica ammissibile. 2.   Per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettera a), il tasso di cofinanziamento dell'Unione a livello di ciascun asse prioritario di un programma di cooperazione transfrontaliera di cui all', paragrafo 2, non è inferiore al 20 % e non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. 3.   Per i programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all', lettere b) e c), il tasso di cofinanziamento dell'Unione a livello di ciascuna priorità tematica non è inferiore al 20 % e non è superiore all'85 % della spesa ammissibile. Per l'assistenza tecnica, il tasso di cofinanziamento è del 100 %.
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