Art. 24 · Informazione, pubblicità e trasparenza

Art. 24

Informazione, pubblicità e trasparenza

In vigore dal 2 mag 2014
Informazione, pubblicità e trasparenza 1.   Tutti i soggetti attuatori dell'assistenza IPA II di cui all'articolo 58, paragrafo 1, lettere da a) a c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 rispettano gli obblighi in materia di informazione, pubblicità e trasparenza in conformità con l', paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e garantiscono l'appropriata visibilità delle azioni. 2.   In caso di gestione indiretta da parte di un beneficiario dell'IPA II, spetta alle strutture operative organizzare la pubblicazione delle informazioni sui destinatari dei fondi dell'Unione, in conformità degli del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012. Le strutture operative provvedono affinché il destinatario sia informato del fatto che figurerà nell'elenco dei destinatari pubblicato. Tutti i dati personali inclusi nell'elenco vengono elaborati in conformità con i requisiti del regolamento (CE) n. 45/2001. 3.   I documenti di strategia nazionali o multinazionali e le relative revisioni, come anche i programmi sono documenti pubblici, ove del caso, e sono messi a disposizione del pubblico e della società civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2014:447:oj#art-24