Art. 23 · Relazioni annuali sull'attuazione dell'assistenza IPA II da parte dei beneficiari dell'IPA II nell'ambito della gestione indiretta

Art. 23

Relazioni annuali sull'attuazione dell'assistenza IPA II da parte dei beneficiari dell'IPA II nell'ambito della gestione indiretta

In vigore dal 2 mag 2014
Relazioni annuali sull'attuazione dell'assistenza IPA II da parte dei beneficiari dell'IPA II nell'ambito della gestione indiretta 1.   Entro il 15 febbraio dell'esercizio successivo, il beneficiario dell'IPA II comunica alla Commissione, conformemente all'articolo 60, paragrafo 5, primo comma, lettere da a) a c), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012: a) la relazione annuale sull'espletamento delle funzioni affidategli; b) relazioni o stati finanziari annuali redatti secondo il principio di competenza, secondo quanto specificato nella convenzione di finanziamento, per le spese sostenute nel quadro dell'esecuzione dei compiti affidatigli; c) la dichiarazione annuale di gestione di cui all', paragrafo 4; d) un riepilogo delle relazioni sugli audit e sui controlli svolti dalla struttura di gestione, che fornisca una solida base per la dichiarazione di gestione. Tale riepilogo include un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, le azioni correttive avviate o programmate, nonché il seguito dato alle relazioni emesse dall'autorità di audit. 2.   Entro il 15 marzo dell'esercizio successivo, il beneficiario dell'IPA II presenta alla Commissione un parere di audit in conformità dell'articolo 60, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. 3.   Al termine dell'attuazione di ciascun programma, il beneficiario dell'IPA II presenta una relazione finale che copre l'intero periodo di attuazione e che può comprendere l'ultima relazione annuale. 4.   A seconda dell'azione o del programma di cui ha la responsabilità, la struttura operativa può essere tenuta a redigere una relazione annuale globale che copra l'intero esercizio finanziario, che viene presentata alla Commissione dal coordinatore nazionale IPA previo esame da parte del comitato di monitoraggio settoriale competente.
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