Art. 22 · Valutazioni a opera del beneficiario dell'IPA II in caso di gestione indiretta

Art. 22

Valutazioni a opera del beneficiario dell'IPA II in caso di gestione indiretta

In vigore dal 2 mag 2014
Valutazioni a opera del beneficiario dell'IPA II in caso di gestione indiretta 1.   Il beneficiario dell'IPA II a cui siano state affidati compiti di esecuzione del bilancio relativamente all'assistenza IPA II è responsabile dello svolgimento delle valutazioni dei programmi che gestisce. 2.   Il beneficiario dell'IPA II redige un piano di valutazione in cui presenta le attività di valutazione che intende svolgere nelle diverse fasi dell'attuazione.
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