Art. 14
Affidamento di compiti di esecuzione del bilancio
In vigore dal 2 mag 2014
Affidamento di compiti di esecuzione del bilancio
1. L'ordinatore nazionale, per conto del beneficiario dell'IPA II, ha la responsabilità di presentare alla Commissione una domanda affinché gli siano affidati compiti di esecuzione del bilancio in conformità all'.
2. Prima di presentare la domanda di cui al paragrafo 1, l'ordinatore nazionale garantisce che la struttura di gestione e le pertinenti strutture operative soddisfino i requisiti previsti all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all', paragrafo 3, del presente regolamento.
3. Prima di affidare compiti di esecuzione del bilancio relativi all'assistenza IPA II, la Commissione esamina la domanda di cui al paragrafo 1 e le strutture e le autorità istituite di cui all', e, ai fini della valutazione ex ante di cui all'articolo 61, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, ottiene la prova del soddisfacimento dei requisiti previsti all'articolo 60, paragrafo 2, primo comma, lettere da a) a d), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all', paragrafo 3, del presente regolamento.
Per affidare compiti di esecuzione del bilancio relativi all'assistenza IPA II, la Commissione può fare riferimento a una valutazione ex ante effettuata per una precedente convenzione di finanziamento con il beneficiario dell'IPA II o a una valutazione ex ante realizzata nel quadro del conferimento di poteri di gestione deciso in virtù del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio (7). La Commissione chiede prove supplementari se tali valutazioni non riguardano tutti i requisiti da soddisfare.
4. L'ordinatore nazionale verifica che la struttura di gestione e le strutture operative continuino a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 2. In caso di mancato rispetto, ne informa immediatamente la Commissione e prende ogni adeguata misura di salvaguardia rispetto ai pagamenti eseguiti o ai contratti firmati.
5. La Commissione verifica il rispetto dell'articolo 60, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e può adottare in qualsiasi momento misure correttive adeguate, ivi compresa la sospensione o la risoluzione di parti della convenzione di finanziamento qualora i requisiti non siano più soddisfatti.
Storico versioni
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