Art. 13
Condizioni per affidare a un beneficiario dell'IPA II compiti di esecuzione del bilancio
In vigore dal 2 mag 2014
Condizioni per affidare a un beneficiario dell'IPA II compiti di esecuzione del bilancio
1. La Commissione affida compiti di esecuzione del bilancio a un beneficiario dell'IPA II mediante la conclusione di una convenzione di finanziamento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 60, paragrafi 1 e 2, dell'articolo 61 e dell'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.
2. Il beneficiario dell'IPA II garantisce un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello richiesto dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e dal regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, e istituisce le strutture necessarie per il funzionamento efficace dei sistemi di controllo interno.
3. I sistemi di gestione, controllo, supervisione e audit istituiti nel beneficiario dell'IPA II costituiscono un quadro di controllo interno efficace che comprende almeno i seguenti cinque settori:
a)
ambiente di controllo;
b)
gestione del rischio;
c)
attività di controllo;
d)
informazione e comunicazione;
e)
attività di monitoraggio.
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