Art. 10
Funzioni e responsabilità delle strutture operative
In vigore dal 2 mag 2014
Funzioni e responsabilità delle strutture operative
1. Il beneficiario dell'IPA II istituisce una o più strutture operative per attuare e gestire l'assistenza IPA II.
2. La struttura operativa è responsabile dell'attuazione, dell'informazione e della visibilità, del monitoraggio e delle relazioni sui programmi e, se opportuno, della valutazione dei medesimi, in conformità al principio di sana gestione finanziaria, nonché della verifica della legalità e regolarità delle spese sostenute nel corso dell'attuazione dei programmi di sua responsabilità.
Storico versioni
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