Art. 4 · Entrata in vigore

Art. 4

Entrata in vigore

In vigore dal 29 apr 2014
Entrata in vigore 1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 2.   In deroga al secondo comma del paragrafo 1, gli Stati membri che alla data di entrata in vigore del presente regolamento rilasciano permessi operativi o documenti equivalenti a operatori di paesi terzi a norma della propria legislazione nazionale continuano a farlo. Gli operatori di paesi terzi si conformano al campo di applicazione e ai privilegi definiti nel permesso o nella documentazione equivalente rilasciata dallo Stato membro fino a quando l'Agenzia adotta una decisione in conformità all'allegato 2 del presente regolamento. Gli Stati membri informano l'Agenzia in merito al rilascio di tali autorizzazioni o documenti equivalenti. Dopo la data in cui l'Agenzia prende una decisione riguardante l'operatore di un paese terzo, o dopo un periodo massimo di 30 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seconda della data che cade per prima, lo Stato membro non effettua più una valutazione di sicurezza dell'operatore del paese terzo in questione in conformità alla propria legislazione nazionale quando rilascia permessi operativi. 3.   Gli operatori di paesi terzi che alla data di entrata in vigore sono titolari di un permesso operativo o documento equivalente, presentano una domanda di autorizzazione all'Agenzia entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La domanda deve contenere informazioni in merito a qualsiasi permesso operativo rilasciato da uno Stato membro. 4.   Quando riceve una domanda l'Agenzia valuta la conformità dell'operatore del paese terzo ai requisiti applicabili. La valutazione deve concludersi entro 30 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
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