Art. 6
In vigore dal 25 apr 2014
All', paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 324/2014 è aggiunta la seguente lettera d):
d)
i produttori di carni suine che presentano domanda per l'aiuto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non beneficiano del contributo finanziario per la macellazione precoce di cui all', paragrafo 3, della decisione di esecuzione 2014/236/UE della Commissione (*1).
(*1) Decisione di esecuzione 2014/236/UE della Commissione, del 24 aprile 2014, relativa a un contributo finanziario dell'Unione per la sorveglianza e altre misure di emergenza attuate in Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia contro la peste suina africana (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 86)."
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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