Art. 5

Art. 5

In vigore dal 25 apr 2014
1.   La Lituania comunica alla Commissione ogni mercoledì, con riferimento alla settimana precedente, le seguenti informazioni: a) il numero di suinetti, il numero di scrofe e il numero di altri suini consegnati alla macellazione in conformità al presente regolamento, così come l'intero peso morto per le scrofe e i suini di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c); b) la stima dei costi finanziari per ciascuna categoria di animali di cui all', paragrafo 1. La prima comunicazione riguarda i capi consegnati alla macellazione a partire dal 17 febbraio 2014 in conformità al presente regolamento. L'obbligo di cui al primo comma si applica fino al 21 maggio 2014. 2.   Entro il 30 giugno 2014 la Lituania trasmette alla Commissione una relazione dettagliata sull'attuazione del presente regolamento compresi i dettagli relativi all'esecuzione delle attività di supervisione e controllo previste all'.
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