Art. 3

Art. 3

In vigore dal 25 apr 2014
1.   L'aiuto di cui all' può essere richiesto dai produttori di carni suine per i capi macellati nel periodo dal 17 febbraio 2014 al 16 maggio 2014. 2.   L'aiuto ammonta a 10,8 EUR/capo per i suinetti consegnati di cui all', paragrafo 1, lettera a) e a 30 EUR per 100 chilogrammi di peso morto registrato per gli animali consegnati di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c). La Commissione può adeguare tali importi per tener conto dell'evoluzione del mercato. 3.   L'aiuto per gli animali di cui all', paragrafo 1, lettere b) e c), di peso morto superiore a 100 kg non supera l'importo dell'aiuto fissato al paragrafo 2 per i suini di peso morto pari a 100 kg. 4.   Il cinquanta per cento della spesa per l'aiuto, per un totale al massimo di 7 600 suinetti di cui all', paragrafo 1, lettera a), e di 700 tonnellate di carcasse suine di animali di cui all', paragrafo 1, lettera b) e lettera c), sono finanziati a titolo del bilancio dell'Unione. 5.   La spesa è ammissibile al finanziamento concesso dall'Unione solo se è stata versata dalla Lituania al beneficiario entro il 31 agosto 2014. 6.   L'aiuto è versato dalla Lituania dopo la macellazione degli animali di cui all', paragrafo 1, e dopo la realizzazione dei controlli a norma dell'.
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