Art. 7 · Relazione di verifica

Art. 7

Relazione di verifica

In vigore dal 25 apr 2014
Relazione di verifica 1.   La relazione di verifica prevista all', paragrafo 2, lettera g), è redatta da un organismo indipendente e certificato esterno all'impresa del richiedente e non correlato in alcun modo a tale entità. 2.   Ai fini della stesura della relazione di verifica, l'organismo indipendente e certificato: a) verifica il rispetto dei criteri di ammissibilità di cui all', paragrafo 2; b) accerta che le informazioni fornite in conformità all', paragrafo 2, lettera f), rispondano ai criteri di cui all'; c) appura che il metodo di prova previsto all', paragrafo 2, lettera e), si presti alla certificazione del risparmio di CO2 conseguito in virtù della tecnologia innovativa per i veicoli di cui all', paragrafo 2, lettera d), e che sia conforme ai requisiti minimi specificati all', paragrafo 1; d) si assicura che la tecnologia innovativa sia compatibile con i requisiti del caso previsti per l'omologazione del veicolo; e) dichiara che la tecnologia innovativa soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Ai fini della lettera c), l'organismo indipendente e certificato fornisce i protocolli di prova stabiliti per la verifica. 3.   Ai fini della certificazione del risparmio di CO2 prevista dall', l'organismo indipendente e certificato redige, su richiesta del costruttore, una relazione sull'interazione tra varie eco-innovazioni applicate su un tipo, una variante o una versione del veicolo. Tale relazione riporta il risparmio di CO2 realizzato mediante le diverse eco-innovazioni, tenendo conto dell'impatto esercitato dalla loro interazione. 4.   La relazione di verifica può essere limitata al fine di includere soltanto i protocolli di prova di cui al secondo comma del paragrafo 2, laddove il richiedente basa la sua domanda su dati e ipotesi che sono già stati approvati dalla Commissione o sono inclusi negli orientamenti di cui all', paragrafo 2.
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