Art. 6 · Metodo di prova

Art. 6

Metodo di prova

In vigore dal 25 apr 2014
Metodo di prova 1.   Il metodo di prova di cui all', paragrafo 2, lettera e), fornisce risultati verificabili, ripetibili e confrontabili, accertando in maniera realistica la riduzione, significativa dal punto di vista statistico, delle emissioni di CO2 per effetto della tecnologia innovativa e tenendo in debita considerazione, qualora di rilievo, l'interazione con altre eco-innovazioni. 2.   La Commissione pubblica linee guida sulla preparazione dei metodi di prova per diverse tecnologie potenzialmente innovative che rispondono ai criteri di cui al paragrafo 1.
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