Art. 5 · Veicolo di riferimento e veicolo con eco-innovazione

Art. 5

Veicolo di riferimento e veicolo con eco-innovazione

In vigore dal 25 apr 2014
Veicolo di riferimento e veicolo con eco-innovazione 1.   Al fine di fornire gli elementi di prova delle emissioni di CO2 di cui all', il richiedente designa: a) un veicolo ecoinnovativo su cui è stata montata l'eco-innovazione; b) un veicolo di riferimento non provvisto di tale tecnologia innovativa, ma identico al veicolo ecoinnovativo in tutti gli altri aspetti. 2.   Qualora una tecnologia innovativa sia montata su un veicolo incompleto, il veicolo di riferimento di cui al paragrafo 1 riflette lo stato di completamento del veicolo attrezzato con l'eco-innovazione. 3.   Qualora il richiedente ritenga che le informazioni di cui agli possono essere determinate senza dover ricorrere a un veicolo di riferimento e a un veicolo non provvisto di tecnologia innovativa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta è accompagnata da una documentazione dettagliata a conferma di tale conclusione, nonché da un metodo che evidenzi risultati equivalenti.
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