Art. 4 · Richiesta

Art. 4

Richiesta

In vigore dal 25 apr 2014
Richiesta 1.   Le richieste di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione sono indirizzate alla Commissione in forma scritta. La richiesta e i relativi documenti giustificativi vengono inoltre trasmessi per posta elettronica o su supporto elettronico oppure caricati su un server gestito dalla Commissione. Nella richiesta scritta si elencano i documenti giustificativi. 2.   La richiesta include quanto segue: a) i dati del richiedente; b) descrizione della tecnologia innovativa e il modo in cui è montata sul veicolo, inclusa la prova che la tecnologia rientra nell'ambito di applicazione di cui all'; c) la descrizione sintetica della tecnologia innovativa, compresi i dettagli che dimostrano che sono soddisfatte le prescrizioni di cui all', paragrafo 2, e il metodo di prova di cui alla lettera e) del presente paragrafo, che sono resi pubblici a partire dal momento in cui viene inoltrata la richiesta alla Commissione; d) la stima della quantità di singoli veicoli su cui è ipotizzabile o è prevista l'applicazione della tecnologia innovativa e stima della riduzione delle emissioni di CO2 per tali veicoli attribuita alla tecnologia innovativa; e) il metodo di prova che dimostri la riduzione delle emissioni di CO2 conseguita con la tecnologia innovativa, oppure, qualora tale metodo fosse già stato approvato dalla Commissione, riferimento a quest'ultimo; f) elementi comprovanti che: i) la riduzione delle emissioni realizzata tramite la tecnologia innovativa, tenuto conto della sua possibile usura, raggiunge la soglia specificata all', paragrafo 1; ii) la tecnologia innovativa non è interessata dal normale ciclo di prova relativo alla misurazione di CO2 di cui all', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 510/2011, così come specificato all', paragrafo 2, del presente regolamento; iii) il richiedente rende conto della riduzione delle emissioni di CO2 della tecnologia innovativa, così come stabilito all', paragrafo 3; g) una relazione di verifica elaborata da un organismo indipendente e certificato, così come previsto dall'.
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