Art. 3
Definizioni
In vigore dal 25 apr 2014
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
1)
«tecnologia innovativa», una tecnologia o una combinazione di tecnologie che presentano funzionalità e caratteristiche tecniche simili (pacchetto di tecnologie innovative) che consentono un risparmio di CO2 determinabile con un metodo di prova e in cui ogni singolo elemento tecnologico della combinazione rientri nell'ambito di applicazione di cui all';
2)
«fornitore», il costruttore di una tecnologia innovativa, che risponde della conformità della produzione o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione oppure l'importatore;
3)
«richiedente», il costruttore o fornitore che inoltra una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione;
4)
«eco-innovazione» (detta anche «innovazione ecocompatibile»), una tecnologia innovativa accertata con un metodo di prova approvato dalla Commissione in conformità del presente regolamento;
5)
«organismo indipendente e certificato», un servizio tecnico di categoria A o B di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2007/46/CE, che soddisfa le prescrizioni stabilite all'articolo 42 della medesima direttiva, fatti salvi i servizi tecnici designati conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, della medesima direttiva;
6)
«veicolo di riferimento», un veicolo utilizzato per dimostrare i risparmi di CO2 ottenuti con l'eco-innovazione rispetto ad un veicolo dotato della tecnologia innovativa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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