Art. 3 · Definizioni

Art. 3

Definizioni

In vigore dal 25 apr 2014
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «tecnologia innovativa», una tecnologia o una combinazione di tecnologie che presentano funzionalità e caratteristiche tecniche simili (pacchetto di tecnologie innovative) che consentono un risparmio di CO2 determinabile con un metodo di prova e in cui ogni singolo elemento tecnologico della combinazione rientri nell'ambito di applicazione di cui all'; 2) «fornitore», il costruttore di una tecnologia innovativa, che risponde della conformità della produzione o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione oppure l'importatore; 3) «richiedente», il costruttore o fornitore che inoltra una richiesta di approvazione di una tecnologia innovativa come eco-innovazione; 4) «eco-innovazione» (detta anche «innovazione ecocompatibile»), una tecnologia innovativa accertata con un metodo di prova approvato dalla Commissione in conformità del presente regolamento; 5) «organismo indipendente e certificato», un servizio tecnico di categoria A o B di cui all'articolo 41, paragrafo 3, lettere a) e b), della direttiva 2007/46/CE, che soddisfa le prescrizioni stabilite all'articolo 42 della medesima direttiva, fatti salvi i servizi tecnici designati conformemente all'articolo 41, paragrafo 6, della medesima direttiva; 6) «veicolo di riferimento», un veicolo utilizzato per dimostrare i risparmi di CO2 ottenuti con l'eco-innovazione rispetto ad un veicolo dotato della tecnologia innovativa.
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