Art. 2 · Ambito di applicazione

Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 25 apr 2014
Ambito di applicazione 1.   Le tecnologie che rientrano nel campo di applicazione delle seguenti misure non sono considerate una tecnologia innovativa: a) miglioramenti nell'efficienza dei sistemi di condizionamento; b) sistemi di controllo della pressione degli pneumatici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009; c) resistenza al rotolamento degli pneumatici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 e del regolamento (CE) n. 1222/2009; d) indicatori di cambio di marcia rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009; e) uso di biocarburanti. 2.   Nell'ambito del presente regolamento è possibile presentare una richiesta per una tecnologia, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: a) la tecnologia è stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2009; b) è intrinsecamente legata ad un efficiente funzionamento del veicolo e compatibile con la direttiva 2007/46/CE. 3.   Nel caso dei veicoli completati, solo le eco-innovazioni montate su un veicolo di riferimento che è omologato come un veicolo incompleto, sono prese in considerazione per la certificazione delle riduzioni delle emissioni di CO2 a norma dell'.
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