Art. 2
Ambito di applicazione
In vigore dal 25 apr 2014
Ambito di applicazione
1. Le tecnologie che rientrano nel campo di applicazione delle seguenti misure non sono considerate una tecnologia innovativa:
a)
miglioramenti nell'efficienza dei sistemi di condizionamento;
b)
sistemi di controllo della pressione degli pneumatici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009;
c)
resistenza al rotolamento degli pneumatici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009 e del regolamento (CE) n. 1222/2009;
d)
indicatori di cambio di marcia rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 661/2009;
e)
uso di biocarburanti.
2. Nell'ambito del presente regolamento è possibile presentare una richiesta per una tecnologia, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
la tecnologia è stata applicata su una percentuale pari o inferiore al 3 % di tutti i veicoli commerciali leggeri nuovi immatricolati nel 2009;
b)
è intrinsecamente legata ad un efficiente funzionamento del veicolo e compatibile con la direttiva 2007/46/CE.
3. Nel caso dei veicoli completati, solo le eco-innovazioni montate su un veicolo di riferimento che è omologato come un veicolo incompleto, sono prese in considerazione per la certificazione delle riduzioni delle emissioni di CO2 a norma dell'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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