Art. 11
Certificazione del risparmio di CO2 ottenuto con le eco-innovazioni
In vigore dal 25 apr 2014
Certificazione del risparmio di CO2 ottenuto con le eco-innovazioni
1. Un costruttore che intenda beneficiare di una riduzione delle proprie emissioni specifiche medie di CO2 al fine di raggiungere il proprio obiettivo in termini di emissioni specifiche grazie al risparmio di CO2 ottenuto con un'eco-innovazione, chiede a un'autorità di omologazione, ai sensi della direttiva 2007/46/CE, una scheda di omologazione CE del veicolo su cui è stata applicata l'eco-innovazione. La domanda per tale certificato è accompagnata dalla documentazione che fornisce le necessarie informazioni specificate all' della direttiva 2007/46/CE e contiene un riferimento alla decisione della Commissione di approvazione di un'eco-innovazione ai sensi dell', paragrafo 2, del presente regolamento.
2. Il risparmio di CO2 certificato dell'eco-innovazione, dimostrato conformemente all' del presente regolamento, è specificato separatamente nella documentazione di omologazione e nel certificato di conformità ai sensi della direttiva 2007/46/CE, sulla base di prove svolte dai servizi tecnici di cui all' della direttiva in oggetto, ricorrendo al metodo di prova approvato.
Nell'eventualità in cui il risparmio di CO2 relativo a un'eco-innovazione sia inferiore alla soglia specificata all', paragrafo 1, per un tipo, una variante o una versione di veicolo, il risparmio non è certificato.
3. Qualora sul veicolo sia applicata più di un'eco-innovazione, il risparmio di CO2 è determinato in maniera distinta per ciascuna eco-innovazione conformemente alla procedura descritta all', paragrafo 1. La somma dei risparmi determinati conformemente all', paragrafo 2, per ogni singola innovazione equivale al risparmio complessivo di CO2 ai fini della certificazione di tale veicolo.
4. Nel caso in cui non sia possibile fare astrazione dall'interazione di diverse eco-innovazioni applicate su un veicolo per motivi legati alla loro natura palesemente eterogenea, il costruttore lo fa presente nella domanda all'autorità di omologazione, inoltrando una relazione dell'organismo indipendente e certificato ai sensi dell', paragrafo 3, sull'impatto dell'interazione dei vari risparmi ottenuti grazie alle eco-innovazioni nel veicolo.
Laddove a causa di tale interazione il risparmio complessivo risulti inferiore a 1 grammo di CO2 per chilometro moltiplicato per il numero di eco-innovazioni, nel calcolo del risparmio complessivo di cui al paragrafo 3 del presente articolo si tiene conto solo del risparmio relativo alle eco-innovazioni che raggiungono tale soglia stabilita all', paragrafo 1, del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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