Art. 3 · Domande di titoli di importazione e titoli di importazione

Art. 3

Domande di titoli di importazione e titoli di importazione

In vigore dal 23 apr 2014
Domande di titoli di importazione e titoli di importazione 1.   Le domande di titoli di importazione sono presentate entro le ore 13:00 (ora di Bruxelles) del 15o giorno di calendario successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 2.   La domanda di titolo può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo e del titolo stesso. Nel caso del contingente di importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio. 3.   La domanda di titolo riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato. 4.   La domanda di titolo e il titolo stesso recano: a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»; b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II. 5.   All'atto della presentazione di una domanda di titolo è depositata una cauzione pari a 20 EUR/100 kg. 6.   Entro il settimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di presentazione delle domande di cui al paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali oggetto delle domande, espressi in chilogrammi di peso del prodotto e suddivisi per numero d'ordine. 7.   L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito del contingente di cui all', paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo di importazione. 8.   I titoli di importazione vengono rilasciati a partire dal settimo e non oltre il dodicesimo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo per le notifiche di cui al paragrafo 6.
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