Art. 1 · Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

Art. 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014

In vigore dal 22 apr 2014
Modifiche del regolamento (UE) n. 43/2014 Il regolamento (UE) n. 43/2014 è così modificato: 1) all', il paragrafo 3 è soppresso; 2) è inserito il seguente articolo: «Articolo 18 bis Flessibilità nella fissazione delle possibilità di pesca per taluni stock 1.   Il presente articolo si applica ai seguenti stock: a) eglefino nella zona IV e nelle acque dell'Unione della zona IIa; b) melù nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali delle zone I, II, III, IV, V, VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId, VIIIe, XII e XIV; c) sgombro nelle zone IIIa e IV e nelle acque dell'Unione delle zone IIa, IIIb, IIIc e IIId; d) sgombro nelle zone VI, VII, VIIIa, VIIIb, VIIId e VIIIe, nelle acque dell'Unione e in quelle internazionali della zona Vb e nelle acque internazionali delle zone IIa, XII e XIV; e) sgombro nelle zone VIIIc, IX e X e nelle acque dell'Unione della zona Copace 34.1.1; f) sgombro nelle acque norvegesi delle zone IIa e IVa; g) aringa nelle acque dell'Unione, norvegesi e internazionali delle zone I e II; h) merluzzo carbonaro nel Mare del Nord; i) passera di mare nel Mare del Nord; j) le aringhe nel Mare del Nord a nord di 53° N; k) le aringhe nelle zone IVc e VIId; l) eglefino nella zona IIIa. 2.   Per qualsiasi stock di cui al paragrafo 1 uno Stato membro può optare per un aumento del 10 % al massimo del contingente inizialmente assegnatogli nell'allegato I. Lo Stato membro interessato notifica per iscritto alla Commissione la sua decisione. All'atto di tale notifica il contingente aumentato è considerato il contingente assegnato allo Stato membro in questione per il 2014. 3.   I quantitativi utilizzati nel 2014 nell'ambito di siffatto contingente aumentato che eccedono il contingente iniziale sono detratti, tonnellata per tonnellata, nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione. 4.   I quantitativi non utilizzati nell'ambito del contingente iniziale, fino a un massimo del 10 % di esso, sono aggiunti nel calcolo del contingente assegnato per il pertinente stock nel 2015 allo Stato membro in questione. 5.   I quantitativi trasferiti ad altri Stati membri conformemente all'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013, nonché i quantitativi detratti conformemente agli articoli 37, 105 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009 sono presi in considerazione al fine di stabilire i quantitativi utilizzati e quelli non utilizzati ai sensi dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo. 6.   Qualora uno Stato membro si sia avvalso dell'opzione di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un particolare stock, gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano a tale stock per il suddetto Stato membro.»; 3) l'articolo 31 è sostituito dal seguente: «Articolo 31 Pesca di fondo Gli Stati membri aventi un'attività di cattura o uno sforzo di pesca comprovati nella pesca di fondo praticata nella zona della convenzione SPRFMO nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006 limitano le proprie catture o il proprio sforzo nella pesca di fondo nella zona della convenzione alle parti di tale zona in cui è stata praticata la pesca di fondo in tale periodo e a un livello che non superi i livelli annui medi dei parametri relativi alle catture o allo sforzo nel periodo dal 1o gennaio 2002 al 31 dicembre 2006.»; 4) all'articolo 32, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) comunicare le informazioni di cui alla lettera a) allo Stato membro di cui hanno la cittadinanza. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni raccolte nell'anno precedente entro il 31 gennaio 2014.»; 5) l'allegato IA è modificato a norma dell'allegato I del presente regolamento; 6) l'allegato IB è modificato a norma dell'allegato II del presente regolamento; 7) l'allegato IJ è sostituito dal testo che figura nell'allegato III del presente regolamento; 8) l'allegato IIC è modificato a norma dell'allegato IV del presente regolamento; 9) l'allegato III è sostituito dal testo che figura nell'allegato V del presente regolamento; 10) l'allegato VIII è sostituito dal testo che figura nell'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:432:oj#art-1