Art. 1

Art. 1

In vigore dal 22 apr 2014
1.   I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli d'importazione ai sensi del regolamento (CE) n. 891/2009 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 170/2013 dal 1o al 7 aprile 2014 sono moltiplicati per i coefficienti di attribuzione indicati nell'allegato del presente regolamento. 2.   È sospesa sino alla fine della campagna di commercializzazione 2013/14 la presentazione di ulteriori domande di titoli corrispondenti ai numeri d'ordine indicati nell'allegato.
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