Art. 8 · Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata

Art. 8

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata

In vigore dal 16 apr 2014
Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per i gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata 1.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese d'investimento di gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto dell'articolo 95 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le seguenti informazioni su base consolidata: a) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 1, con frequenza trimestrale; b) le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri riguardanti i soggetti inclusi nel consolidamento specificate nel modello 6 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale. 2.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, le imprese d'investimento di gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 e di gruppi costituiti unicamente di imprese d'investimento oggetto dell'articolo 96 del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le seguenti informazioni su base consolidata: a) le informazioni di cui all', lettera a), e lettera b), punto 1), con la frequenza ivi specificata; b) le informazioni riguardanti i soggetti inclusi nel consolidamento specificate nel modello 6 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 2, con frequenza semestrale.
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