Art. 5
Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per gli enti su base individuale, tranne per le imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013
In vigore dal 16 apr 2014
Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti i fondi propri e i requisiti di fondi propri per gli enti su base individuale, tranne per le imprese d'investimento oggetto degli articoli 95 e 96 del regolamento (UE) n. 575/2013
Ai fini della segnalazione delle informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale, gli enti trasmettono tutte le informazioni elencate alle lettere (a) e (b).
a)
Informazioni che gli enti devono fornire con frequenza trimestrale:
1)
le informazioni relative ai fondi propri e ai requisiti di fondi propri specificate nei modelli da 1 a 5 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 1;
2)
le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo standardizzato, specificate nel modello 7 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.2;
3)
le informazioni relative alle esposizioni al rischio di credito e al rischio di controparte trattate secondo il metodo basato sui rating interni, specificate nel modello 8 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.3;
4)
le informazioni relative alla distribuzione geografica delle esposizioni per paese specificate nel modello 9 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.4, laddove le esposizioni originarie non nazionali in tutti i paesi «non nazionali» per tutte le classi di esposizione, segnalate nel modello 4, riga 850, dell'allegato I, siano pari o superiori al 10 % delle esposizioni originarie nazionali e non nazionali totali segnalate nel modello 4, riga 860, dell'allegato I. A tale scopo, le esposizioni sono ritenute nazionali qualora si tratti di esposizioni nei confronti di controparti situate nello Stato membro in cui è situato l'ente; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all';
5)
le informazioni relative alle esposizioni in strumenti di capitale trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nel modello 10 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.5;
6)
le informazioni relative al rischio di regolamento specificate nel modello 11 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.6;
7)
le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo il metodo standardizzato come specificato nel modello 12 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.7;
8)
le informazioni relative alle esposizioni verso la cartolarizzazione trattate secondo il metodo basato sui rating interni specificate nel modello 13 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.8;
9)
le informazioni relative ai requisiti di fondi propri e alle perdite per il rischio operativo specificate nel modello 16 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.1;
10)
le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di mercato specificate nei modelli da 18 a 24 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punti da 5.1 a 5.7;
11)
le informazioni relative ai requisiti di fondi propri per il rischio di rettifica di valore su crediti specificate nel modello 25 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 5.8;
b)
Informazioni che gli enti devono fornire con frequenza semestrale:
1)
le informazioni relative a tutte le esposizioni verso la cartolarizzazione specificate nel modello 14 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 3.9;
2)
le informazioni relative alle perdite significative per il rischio operativo, con le seguenti modalità:
a)
gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo in base alla parte tre, titolo III, capo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 segnalano le informazioni specificate nel modello 17 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, punto 4.2;
b)
gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo in base alla parte tre, titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e che presentano un rapporto tra il totale del bilancio individuale e la somma dei totali dei bilanci individuali di tutti gli enti all'interno dello stesso Stato membro inferiore all'1 % possono segnalare unicamente le informazioni specificate nel modello 17 dell'allegato I, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato II, parte II, paragrafo 124. I dati del totale del bilancio sono basati sui dati di fine anno per l'anno antecedente a quello che precede la data di riferimento per le segnalazioni; si applicano i criteri di inclusione e di esclusione di cui all';
c)
gli enti che calcolano i requisiti di fondi propri per il rischio operativo in base alla parte tre, titolo III, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono totalmente esenti dalla segnalazione delle informazioni di cui al modello 17 dell'allegato I e all'allegato II, parte II, punto 4.2.
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