Art. 4
Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione
In vigore dal 16 apr 2014
Soglie di segnalazione — Criteri di inclusione e di esclusione
1. Gli enti iniziano a segnalare le informazioni cui si applica una soglia a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla seconda data di riferimento consecutiva in cui la soglia risulta superata.
2. Per le prime due date di riferimento per le segnalazioni in cui devono ottemperare agli obblighi previsti dal presente regolamento, gli enti segnalano le informazioni cui si applica una soglia se le soglie pertinenti risultano superate nella stessa data di riferimento.
3. Gli enti possono interrompere la segnalazione delle informazioni cui si applica una soglia a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni successiva alla terza data di riferimento consecutiva in cui sono scesi al di sotto delle soglie pertinenti.
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