Art. 3
Date d'invio per le segnalazioni
In vigore dal 16 apr 2014
Date d'invio per le segnalazioni
1. Gli enti trasmettono informazioni alle autorità competenti entro la chiusura delle attività nelle seguenti date d'invio:
a)
segnalazioni mensili: quindicesimo giorno di calendario successivo alla data di riferimento per le segnalazioni;
b)
segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
c)
segnalazioni semestrali: 11 agosto e 11 febbraio;
d)
segnalazioni annuali: 11 febbraio.
2. Se la data d'invio coincide con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, i dati sono trasmessi il giorno lavorativo successivo.
3. Laddove gli enti segnalino le informazioni finanziarie avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro anno contabile come previsto dall', paragrafo 3, anche le date d'invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d'invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
4. Gli enti possono trasmettere dati che non sono stati verificati mediante revisione contabile. Laddove i dati verificati mediante revisione contabile si discostino dai dati non verificati presentati, sono immediatamente comunicati i dati riveduti a seguito della revisione contabile. I dati non verificati sono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati verificati sono i dati sottoposti all'esame di un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
5. Alle autorità competenti sono immediatamente comunicate anche le altre rettifiche apportate ai dati segnalati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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