Art. 2
Date di riferimento per le segnalazioni
In vigore dal 16 apr 2014
Date di riferimento per le segnalazioni
1. Gli enti trasmettono alle autorità competenti informazioni allo stato attuale nelle seguenti date di riferimento per le segnalazioni:
b)
segnalazioni mensili: ultimo giorno di ogni mese;
c)
segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
d)
segnalazioni semestrali: 30 giugno e 31 dicembre;
e)
segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le informazioni trasmesse in base ai modelli di cui all'allegato III e all'allegato IV, conformemente alle istruzioni contenute nell'allegato V, in riferimento a un determinato periodo sono comunicate cumulativamente dal primo giorno dell'anno contabile alla data di riferimento.
3. Laddove la legislazione nazionale consenta agli enti di segnalare le informazioni finanziarie in base alla fine del loro anno contabile che non corrisponde a quella dell'anno civile, le date di riferimento per le segnalazioni possono essere adattate di conseguenza, in modo tale che le informazioni finanziarie siano segnalate rispettivamente ogni tre, sei o dodici mesi dalla fine di tale anno contabile.
Storico versioni
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