Art. 17

Art. 17

In vigore dal 16 apr 2014
1.   Gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell'apposito modello riportato nell'allegato XIV e le formule di convalida specificate nell'allegato XV, nonché le seguenti disposizioni: a) nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili; b) i valori numerici sono comunicati come fatti in base a quanto segue: a) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità; b) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali; c) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità. 2.   I dati trasmessi dagli enti sono associati alle seguenti informazioni: a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni; b) valuta utilizzata per le segnalazioni; c) principio contabile; d) identificativo dell'ente segnalante; e) livello di applicazione individuale o consolidato.
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