Art. 17
In vigore dal 16 apr 2014
1. Gli enti trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati, rispettando la definizione dei punti di dati inclusa nell'apposito modello riportato nell'allegato XIV e le formule di convalida specificate nell'allegato XV, nonché le seguenti disposizioni:
a)
nei dati trasmessi non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
b)
i valori numerici sono comunicati come fatti in base a quanto segue:
a)
i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
b)
i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
c)
i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.
2. I dati trasmessi dagli enti sono associati alle seguenti informazioni:
a)
data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
b)
valuta utilizzata per le segnalazioni;
c)
principio contabile;
d)
identificativo dell'ente segnalante;
e)
livello di applicazione individuale o consolidato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2014:680:oj#art-17