Art. 15 · Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito in materia di copertura della liquidità

Art. 15

Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito in materia di copertura della liquidità

In vigore dal 16 apr 2014
Schema e frequenza per le segnalazioni riguardanti il requisito in materia di copertura della liquidità 1.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito in materia di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato XII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato XIII, con frequenza mensile. 2.   Le informazioni di cui all'allegato XII tengono conto delle informazioni trasmesse per la data di riferimento e delle informazioni relative ai flussi di cassa dell'ente nei trenta giorni di calendario successivi.
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