Art. 13

Art. 13

In vigore dal 16 apr 2014
1.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle grandi esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato IX, con frequenza trimestrale. 2.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle venti maggiori esposizioni verso clienti e gruppi di clienti connessi ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 su base consolidata, gli enti soggetti alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato IX, con frequenza trimestrale. 3.   Ai fini della segnalazione delle informazioni relative alle dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso enti, così come le dieci maggiori esposizioni su base consolidata verso soggetti finanziari non regolamentati ai sensi dell'articolo 394, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni specificate nell'allegato VIII, conformemente alle istruzioni riportate nell'allegato IX, con frequenza trimestrale.
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