Art. 10 · Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie per gli enti creditizi che applicano il regolamento (CE) n. 1606/2002 su base consolidata, in forza dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Art. 10

Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie per gli enti creditizi che applicano il regolamento (CE) n. 1606/2002 su base consolidata, in forza dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

In vigore dal 16 apr 2014
Schema e frequenza delle segnalazioni riguardanti le informazioni finanziarie per gli enti creditizi che applicano il regolamento (CE) n. 1606/2002 su base consolidata, in forza dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 Laddove l'autorità competente abbia esteso gli obblighi di segnalazione delle informazioni finanziarie su base consolidata agli enti dello Stato membro ai sensi dell'articolo 99, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti trasmettono le informazioni finanziarie in conformità dell'.
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