Art. 9 · Paesi in via di sviluppo

Art. 9

Paesi in via di sviluppo

In vigore dal 16 apr 2014
Paesi in via di sviluppo 1.   Al fine di evitare pregiudizi economici eccessivi, le autorità competenti possono prevedere, nel pieno rispetto del principio di non discriminazione, deroghe alle restrizioni operative dirette a contenere il rumore per i velivoli marginalmente conformi immatricolati nei paesi in via di sviluppo, a condizione che tali velivoli: a) siano dotati di un certificato attestante la conformità alle norme acustiche di cui al volume 1, capitolo 3, dell’allegato 16 della convenzione di Chicago; b) siano stati in servizio nell’Unione nei cinque anni precedenti all’entrata in vigore del presente regolamento; c) siano stati iscritti durante tale periodo di cinque anni nel registro del paese in via di sviluppo interessato dalla deroga; e d) continuino ad essere gestiti da una persona fisica o giuridica stabilita in tale paese. 2.   Quando uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 1, ne informa immediatamente le autorità competenti degli altri Stati membri e la Commissione.
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