Art. 5
Disposizioni generali relative alla gestione del rumore prodotto dai velivoli
In vigore dal 16 apr 2014
Disposizioni generali relative alla gestione del rumore prodotto dai velivoli
1. Gli Stati membri provvedono affinché il rumore a livello di singolo aeroporto di cui all’, punto 2, sia determinato conformemente alla direttiva 2002/49/CE.
2. Gli Stati membri garantiscono che sia adottato l’approccio equilibrato per la gestione del rumore prodotto dai velivoli negli aeroporti in cui è stato constatato un problema di rumore. A tal fine provvedono affinché:
a)
sia definito l’obiettivo di abbattimento del rumore per l’aeroporto interessato, tenuto conto, se del caso, dell’ e dell’allegato V della direttiva 2002/49/CE;
b)
siano individuate le misure disponibili atte a ridurre l’impatto acustico;
c)
sia valutata accuratamente la probabile efficacia delle misure di mitigazione del rumore sotto il profilo dei costi;
d)
siano selezionate le misure tenendo conto del pubblico interesse nel settore del trasporto aereo per quanto riguarda le prospettive di sviluppo dei loro aeroporti, senza nuocere alla sicurezza;
e)
siano consultati i soggetti interessati in maniera trasparente sugli interventi che intendono mettere in atto;
f)
siano adottate le misure e siano fornite informazioni sufficienti su di esse;
g)
siano attuate le misure; e
h)
siano previsti meccanismi di risoluzione delle controversie.
3. Gli Stati membri provvedono affinché, quando sono messi in atto interventi diretti a contenere il rumore, sia presa in considerazione la seguente combinazione di misure disponibili, al fine di determinare la misura o combinazione di misure che offre il miglior rapporto costi/benefici:
a)
effetto prevedibile di una riduzione alla fonte del rumore prodotto dai velivoli;
b)
pianificazione e gestione territoriali;
c)
procedure operative volte all’abbattimento del rumore;
d)
restrizioni operative non applicate come prima soluzione ma previo esame delle altre misure dell’approccio equilibrato.
Tra le misure disponibili può rientrare ove necessario il ritiro dei velivoli marginalmente conformi. Gli Stati membri, o i gestori aeroportuali, se del caso, possono offrire incentivi economici per incoraggiare gli operatori del trasporto aereo a utilizzare velivoli meno rumorosi durante il periodo transitorio di cui all’, punto 4. Tali incentivi economici sono conformi alle norme applicabili in materia di aiuti di Stato.
4. Le misure possono, nell’ambito dell’approccio equilibrato, essere distinte in base al tipo di velivolo, alle prestazioni acustiche del velivolo, all’utilizzo di aeroporti e di apparati di navigazione aerea, alle traiettorie di volo e/o all’arco temporale.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, le restrizioni operative sotto forma di ritiro dei velivoli marginalmente conformi dalle operazioni aeroportuali non riguardano i velivoli subsonici civili che sono conformi, grazie alla loro certificazione originale o alla ricertificazione, alla norma acustica stabilita nel volume 1, parte II, capitolo 4, dell’allegato 16 della convenzione di Chicago.
6. Le misure o la combinazione di misure adottate in conformità del presente regolamento per un determinato aeroporto non sono più restrittive di quanto necessario al fine di conseguire gli obiettivi ambientali di abbattimento del rumore stabiliti per tale aeroporto. Esse non introducono discriminazioni basate sulla nazionalità o sull’identità e non sono arbitrarie.
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