Art. 10
Deroga per attività di carattere eccezionale
In vigore dal 16 apr 2014
Deroga per attività di carattere eccezionale
Le autorità competenti possono autorizzare, caso per caso, singole attività negli aeroporti di cui sono responsabili svolte da velivoli marginalmente conformi che non potrebbero altrimenti effettuarsi sulla base del presente regolamento.
Tale deroga è limitata:
a)
alle attività che siano di carattere talmente eccezionale che sarebbe irragionevole negare una deroga temporanea, compresi i voli per aiuti umanitari; oppure
b)
ai voli non aventi fini di lucro per trasformazioni, riparazioni o attività di manutenzione.
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