Art. 1 · Attuazione

Art. 1

Attuazione

In vigore dal 16 apr 2014
Il regolamento (CE) n. 812/2004 è così modificato: 1) all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   I deterrenti acustici usati in applicazione dell’, paragrafo 1, sono conformi alle specifiche tecniche e modalità d’uso stabilite nell’allegato II. Al fine di assicurare che l’allegato II continui a riflettere le stato del progresso tecnico e scientifico, la Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati conformemente all’articolo 8 bis aggiornando le caratteristiche di segnale e le corrispondenti caratteristiche di applicazione. Nell’adottare tali atti delegati, la Commissione prevede un tempo sufficiente per l’attuazione di tali adeguamenti.»; 2) all’articolo 7, è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Entro il 31 dicembre 2015, la Commissione esamina l’efficacia delle misure previste dal presente regolamento e, se del caso, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta legislativa generale volta a garantire l’effettiva protezione dei cetacei.»; 3) l’articolo 8 è sostituito dal seguente: «Articolo 8 Attuazione La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni dettagliate in ordine alla procedura e al formato delle relazioni di cui all’articolo 6. Tali atti di esecuzione sono adottati in conformità alla procedura d’esame di cui all’articolo 8 ter, paragrafo 2.»; 4) sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 8 bis Esercizio della delega 1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo. 2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 2 luglio 2014. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. 3.   La delega di potere di cui all’articolo 3, paragrafo 1, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. 4.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. 5.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio. Articolo 8 ter Procedura di comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato per la pesca e l’acquacoltura istituito dall’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2). 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. (*1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22)." (*2)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).» "
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