Art. 6
Esenzione dalle attività di gestione monetaria e del debito pubblico nonché dalle attività relative alla politica climatica
In vigore dal 16 apr 2014
Esenzione dalle attività di gestione monetaria e del debito pubblico nonché dalle attività relative alla politica climatica
1. Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte nella conduzione della politica monetaria, dei cambi o della gestione del debito pubblico da parte di:
a)
uno Stato membro;
b)
i membri del SEBC;
c)
un ministero, un’agenzia o una società veicolo di uno o più Stati membri, o un soggetto che agisce per suo conto;
d)
nel caso di uno Stato membro a struttura federale, un membro che abbia posto in essere tale struttura federale.
2. Il presente regolamento non si applica a operazioni, ordini o condotte posti in essere dalla Commissione o da qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o da qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a suo nome, nella condotta della politica di gestione del debito pubblico.
Il presente regolamento non si applica a tali operazioni, ordini o condotte posti in essere da:
a)
l’Unione;
b)
una società veicolo di uno o più Stati membri;
c)
la Banca europea per gli investimenti;
d)
il Fondo europeo di stabilità finanziaria;
e)
il meccanismo europeo di stabilità;
f)
un’istituzione finanziaria internazionale, istituita da due o più Stati membri, allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei suoi membri che stanno attraversando o sono minacciati da gravi difficoltà di finanziamento.
3. Il presente regolamento non si applica all’attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca a loro nome, relativa alle quote di emissioni e intrapresa nella condotta della politica climatica dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE.
4. Il presente regolamento non si applica alle attività di uno Stato membro, della Commissione o di qualsiasi altro organismo ufficialmente designato, o di qualsiasi persona fisica o giuridica che agisca per loro conto, che sono intraprese nel perseguimento della politica agricola comune dell’Unione o della politica comune della pesca dell’Unione conformemente agli atti adottati o agli accordi internazionali conclusi a norma del TFUE.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per estendere l’esenzione di cui al paragrafo 1 a taluni organismi pubblici e banche centrali dei paesi terzi.
A tal fine, la Commissione prepara e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 3 gennaio 2016, una relazione che valuta il trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di paesi terzi.
La relazione comprende un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali nel contesto giuridico dei paesi terzi e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni poste in essere da tali organismi e da banche centrali in tali giurisdizioni. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di tali paesi terzi dagli obblighi e dai divieti di cui al presente regolamento, la Commissione proroga l’esenzione di cui al paragrafo 1 anche alle banche centrali di tali paesi terzi.
6. Alla Commissione è inoltre conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ per estendere l’esenzione di cui al paragrafo 3 a taluni organismi pubblici designati di paesi terzi che hanno concluso un accordo con l’Unione ai sensi dell’ della direttiva 2003/87/CE.
7. Il presente articolo non si applica alle persone che lavorano nell’ambito di un contratto di lavoro o in altro modo per gli organismi di cui al presente articolo, allorché eseguono operazioni od ordini o sono impegnate in condotte, direttamente o indirettamente, per conto proprio.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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