Art. 32 · Segnalazione di violazioni

Art. 32

Segnalazione di violazioni

In vigore dal 16 apr 2014
Segnalazione di violazioni 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti mettano in atto dispositivi efficaci per consentire la segnalazione, alle stesse autorità competenti, di violazioni effettive o potenziali del presente regolamento. 2.   I dispositivi di cui al paragrafo 1 includono almeno: a) procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per le relative verifiche, compresa l’instaurazione di canali di comunicazione sicuri per tali segnalazioni; b) in ambito lavorativo, un’adeguata protezione delle persone che, impiegate in base a un contratto di lavoro, segnalano violazioni o sono a loro volta accusate di violazioni, contro ritorsioni, discriminazioni o altri tipi di trattamento iniquo; e c) la protezione dei dati personali sia della persona che segnala la violazione, sia della persona fisica presunta responsabile della violazione, comprese misure di protezione atte a preservare la riservatezza della loro identità durante tutte le fasi della procedura, fatte salve le disposizioni nazionali che impongano la comunicazione di informazioni nel contesto di indagini o di successivi procedimenti giudiziari. 3.   Gli Stati membri prescrivono ai datori di lavoro che svolgono attività regolamentate dalla normativa in materia di servizi finanziari di mettere in atto procedure interne adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni del presente regolamento. 4.   Gli Stati membri possono provvedere affinché siano concessi incentivi finanziari, conformemente al diritto nazionale, a quanti offrono informazioni pertinenti in merito a potenziali violazioni del presente regolamento se tali persone non sono tenute da altri doveri preesistenti di natura legale o contrattuale a comunicare tali informazioni e purché si tratti di informazioni prima ignorate e che portano all’imposizione di sanzioni amministrative o penali o all’adozione di altre misure amministrative, per una violazione del presente regolamento. 5.   La Commissione adotta atti delegati intesi a precisare le procedure di cui al paragrafo 1, compresi i dispositivi di segnalazione e di verifica di tali segnalazioni e le misure per la protezione delle persone che esercitano un’attività lavorativa in base a un contratto di lavoro e le misure per la protezione dei dati personali. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’, paragrafo 2.
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