Art. 29 · Comunicazione di dati personali a paesi terzi

Art. 29

Comunicazione di dati personali a paesi terzi

In vigore dal 16 apr 2014
Comunicazione di dati personali a paesi terzi 1.   L’autorità competente di uno Stato membro può trasferire dati personali a un paese terzo a condizione che siano soddisfatti i requisiti previsti dalla direttiva 95/46/CE e solo su base singola. L’autorità competente garantisce che il trasferimento sia necessario ai fini del presente regolamento e che il paese terzo non trasferisca i dati a un altro paese terzo salvo che non sia stata data esplicita autorizzazione scritta e siano soddisfatte le condizioni specificate dall’autorità competente dello Stato membro. 2.   L’autorità competente di uno Stato membro può comunicare i dati personali ricevuti da un’autorità competente di un altro Stato membro a un’autorità di controllo di un paese terzo soltanto quando essa ha ottenuto l’accordo esplicito dall’autorità competente che ha trasmesso i dati e, ove applicabile, comunica tali dati esclusivamente per le finalità per le quali l’autorità competente ha espresso il proprio accordo. 3.   Un accordo di cooperazione che preveda lo scambio di dati personali deve conformarsi alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali che recepiscono la direttiva 95/46/CE.
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