Art. 24 · Cooperazione con l’ESMA

Art. 24

Cooperazione con l’ESMA

In vigore dal 16 apr 2014
Cooperazione con l’ESMA 1.   Le autorità competenti collaborano con l’ESMA ai fini del presente regolamento, ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010. 2.   Le autorità competenti forniscono quanto prima all’ESMA tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei propri compiti, a norma dell’ del regolamento (UE) n. 1095/2010. 3.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formulari per lo scambio di informazioni di cui al paragrafo 2. L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016. Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’ del regolamento (UE) n. 1095/2010.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:596:oj#art-24