Art. 5 · Competenze di esecuzione

Art. 5

Competenze di esecuzione

In vigore dal 16 apr 2014
Competenze di esecuzione La Commissione adotta atti di esecuzione che determinano le misure necessarie riguardo: a) al metodo amministrativo da utilizzare per la gestione del regime preferenziale di importazione; b) ai mezzi per determinare l'origine del prodotto oggetto del regime preferenziale di importazione; c) alla forma e al periodo di validità del certificato di origine di cui all', paragrafo 2; d) eventualmente, al periodo di validità dei titoli di importazione; e) all'importo della cauzione da depositare a norma dell'; f) alle comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere alla Commissione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all', paragrafo 2.
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