Art. 8 · Riesame della qualità dell'incarico

Art. 8

Riesame della qualità dell'incarico

In vigore dal 16 apr 2014
Riesame della qualità dell'incarico 1.   Prima di emettere le relazioni di cui agli , viene condotto un riesame della qualità dell'incarico (di seguito denominato nel presente articolo: «riesame») volto ad accertare se il revisore legale o il responsabile della revisione siano ragionevolmente potuti giungere al giudizio e alle conclusioni espressi nella bozza di tali relazioni. 2.   Il riesame è effettuato da un responsabile del riesame della qualità dell'incarico (di seguito denominato nel presente articolo: «responsabile del riesame»). Il responsabile del riesame è un revisore legale, che non ha preso parte all'esecuzione della revisione legale dei conti alla quale si riferisce il riesame. 3.   In deroga al paragrafo 2, qualora la revisione legale sia effettuata da un'impresa di revisione contabile e i revisori legali abbiano tutti preso parte all'esecuzione della revisione legale dei conti, o qualora quest'ultima sia effettuata da un revisore legale che non è socio o dipendente di un'impresa di revisione contabile, il revisore legale o l'impresa di revisione contabile provvede a che il riesame sia effettuato da un altro revisore legale. La comunicazione di documenti o informazioni al responsabile del riesame indipendente ai fini del presente articolo non costituisce una violazione del segreto professionale. I documenti o le informazioni comunicati al responsabile del riesame ai fini del presente articolo sono oggetto di segreto professionale. 4.   In fase di riesame, il responsabile del riesame raccoglie e documenta quanto meno le informazioni seguenti: a) le informazioni orali e scritte fornite dal revisore legale o dal responsabile della revisione, su richiesta o meno del responsabile del riesame, per sostenere i giudizi significativi nonché i principali risultati delle procedure di revisione svolte e le conclusioni tratte da tali risultati; b) i giudizi del revisore legale o del responsabile della revisione espressi nelle bozze delle relazioni di cui agli . 5.   Il riesame valuta quanto meno i seguenti elementi: a) l'indipendenza del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile dall'ente sottoposto a revisione; b) i rischi significativi che sono pertinenti ai fini della revisione legale e che il revisore legale o il responsabile della revisione hanno identificato nel corso della revisione legale dei conti e le misure adottate per gestire in modo opportuno tali rischi; c) le argomentazioni del revisore legale o del responsabile della revisione, in particolare riguardo al livello di significatività e ai rischi significativi di cui alla lettera b); d) qualsiasi richiesta di consulenza rivolta a esperti esterni e l'applicazione di tale consulenza; e) la natura e la portata degli errori, corretti o meno, individuati nel bilancio durante l'esecuzione della revisione contabile; f) le problematiche discusse con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e gli organi di direzione e/o controllo dell'ente sottoposto a revisione; g) le problematiche discusse con le autorità competenti e, laddove applicabile, con altre terze parti; h) se i documenti e le informazioni selezionati dal file di revisione dal responsabile del riesame supportino il giudizio del revisore legale o del responsabile della revisione espresso nella bozza delle relazioni di cui agli . 6.   Il responsabile del riesame discute i risultati del riesame da esso condotto con il revisore legale e il responsabile della revisione. L'impresa di revisione contabile stabilisce procedure per determinare le modalità di risoluzione di eventuali disaccordi tra il responsabile della revisione e il responsabile del riesame. 7.   L'impresa di revisione contabile o il revisore legale e il responsabile del riesame conservano la documentazione dei risultati del riesame accompagnati dalle considerazioni alla base degli stessi.
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