Art. 6 · Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per l'indipendenza

Art. 6

Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per l'indipendenza

In vigore dal 16 apr 2014
Preparazione alla revisione legale dei conti e valutazione dei rischi per l'indipendenza 1.   Prima di accettare o proseguire un incarico di revisione legale dei conti di un ente di interesse pubblico, un revisore legale o un'impresa di revisione contabile, in aggiunta alle disposizioni dell'articolo 22 ter della direttiva 2006/43/CE, valuta e documenta: a) se è in regola con i requisiti di cui agli del presente regolamento; b) se sono state rispettate le condizioni di cui all' del presente regolamento; c) senza pregiudizio della direttiva 2005/60/CE, l'integrità dei membri dell'organo di controllo, dell'organo di amministrazione e della direzione dell'ente di interesse pubblico. 2.   Un revisore legale o un'impresa di revisione contabile: a) conferma per iscritto e con cadenza annuale al comitato per il controllo interno e la revisione contabile che il revisore legale, l'impresa di revisione contabile e i partner, i membri dell'alta direzione e i dirigenti che effettuano la revisione legale dei conti sono indipendenti dall'ente sottoposto a revisione; b) discute con il comitato per il controllo interno e la revisione contabile eventuali rischi per la sua indipendenza e le misure adottate per mitigarli, come documentato dallo stesso revisore o impresa di revisione contabile ai sensi del paragrafo 1.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:537:oj#art-6