Art. 4
Corrispettivi per la revisione
In vigore dal 16 apr 2014
Corrispettivi per la revisione
1. I corrispettivi per l'esecuzione di revisioni legali dei conti di enti di interesse pubblico non dipendono dai risultati.
Fatto salvo l' della direttiva 2006/43/CE, ai fini del primo comma i corrispettivi in funzione dei risultati sono quei corrispettivi per incarichi di revisione calcolati a partire da una base predeterminata connessa al risultato di una transazione o al risultato del lavoro svolto. I corrispettivi non sono da intendersi in funzione dei risultati se sono stati fissati da un giudice o da un'autorità competente.
2. Nel caso in cui il revisore legale o l'impresa di revisione contabile fornisca all'ente sottoposto a revisione, alla sua impresa madre o a imprese da esso controllate, per un periodo di tre o più esercizi consecutivi, servizi non di revisione diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, del presente regolamento, i corrispettivi complessivi per tali servizi sono limitati al 70 % della media dei corrispettivi versati negli ultimi tre esercizi consecutivi per la revisione legale dei conti dell'ente sottoposto a revisione e, se del caso, della sua impresa madre, delle imprese da esso controllate, nonché del bilancio consolidato di tale gruppo di imprese.
Ai fini dei limiti indicati nel primo comma, sono esclusi i servizi non di revisione diversi da quelli di cui all', paragrafo 1, prescritti dal diritto dell'Unione o nazionale.
Gli Stati membri possono prevedere che un'autorità competente abbia la facoltà, su richiesta del revisore legale o dell'impresa di revisione contabile e in via eccezionale, di autorizzare l'esenzione di tale revisore legale o impresa di revisione contabile dai requisiti di cui al primo comma in relazione a un ente sottoposto a revisione per un periodo che non supera i due esercizi.
3. Nel caso in cui il totale dei corrispettivi versati da un ente di interesse pubblico in ciascuno degli ultimi tre esercizi consecutivi corrisponda a oltre il 15 % del totale dei corrispettivi ricevuti dal revisore legale o dall'impresa di revisione contabile o, se del caso, dal revisore del gruppo che ha effettuato la revisione legale dei conti in ciascuno di questi esercizi finanziari, tale revisore legale o impresa di revisione contabile o, se del caso, il revisore del gruppo, ne informa il comitato per il controllo interno e la revisione contabile e discute con quest'ultimo i rischi per la propria indipendenza e le misure adottate per mitigarli. Prima dell'emissione della relazione di revisione, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile valuta se sottoporre l'incarico di revisione a un controllo della qualità dell'incarico da parte di un ulteriore revisore legale o impresa di revisione.
Nel caso in cui i corrispettivi versati da tale ente di interesse pubblico continuino a essere superiori al 15 % del totale dei corrispettivi ricevuti da tale revisore legale o impresa di revisione contabile o, se del caso, dal revisore del gruppo che effettua la revisione legale, il comitato per il controllo interno e la revisione contabile decide sulla base di motivi oggettivi se il revisore legale o l'impresa di revisione contabile o il revisore del gruppo di tale ente o gruppo di enti possa continuare a svolgere la revisione legale dei conti per un ulteriore periodo, che comunque non deve essere superiore a due anni.
4. Gli Stati membri possono applicare requisiti più rigorosi di quelli di cui al presente articolo.
Storico versioni
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