Art. 37
Comunicazione di informazioni ricevute da paesi terzi
In vigore dal 16 apr 2014
Comunicazione di informazioni ricevute da paesi terzi
L'autorità competente di uno Stato membro può comunicare le informazioni riservate ricevute da un'autorità competente di un paese terzo laddove previsto da un accordo di cooperazione, soltanto se essa ha ottenuto l'accordo esplicito dell'autorità competente che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le comunica esclusivamente per le finalità per le quali l'autorità competente ha espresso il suo accordo, o se tale comunicazione è prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale.
Storico versioni
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