Art. 34 · Riservatezza e segreto professionale in relazione alla cooperazione tra autorità competenti

Art. 34

Riservatezza e segreto professionale in relazione alla cooperazione tra autorità competenti

In vigore dal 16 apr 2014
Riservatezza e segreto professionale in relazione alla cooperazione tra autorità competenti 1.   L'obbligo del segreto professionale si applica a tutte le persone che prestano o hanno prestato la loro attività presso gli organismi coinvolti nell'ambito di cooperazione tra autorità competenti ai sensi dell'. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono rivelate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione a procedimenti giudiziari o prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale. 2.   L' non osta allo scambio di informazioni riservate tra gli organismi coinvolti nell'ambito di cooperazione tra autorità competenti di cui all' e le autorità competenti. Le informazioni scambiate sono coperte dal segreto professionale cui sono altresì tenute le persone che prestano o hanno prestato la loro attività in seno alle autorità competenti. 3.   Tutte le informazioni scambiate a norma del presente regolamento tra gli organismi coinvolti nell'ambito di cooperazione tra autorità competenti di cui all', le autorità competenti e altre autorità e organismi sono trattate come riservate, salvo il caso in cui la loro comunicazione sia prescritta dal diritto dell'Unione o nazionale.
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