Art. 33
Delega di compiti
In vigore dal 16 apr 2014
Delega di compiti
L'autorità competente dello Stato membro di origine può delegare qualsiasi suo compito all'autorità competente di un altro Stato membro, previa accettazione di quest'ultima. La delega di compiti non modifica la responsabilità dell'autorità competente delegante.
Storico versioni
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