Art. 30 · Istituzione del CEAOB

Art. 30

Istituzione del CEAOB

In vigore dal 16 apr 2014
Istituzione del CEAOB 1.   Fatta salva l'organizzazione della vigilanza sull'attività di revisione contabile a livello nazionale, la cooperazione tra le autorità competenti è organizzata nell'ambito del CEAOB. 2.   Il CEAOB è composto di un membro proveniente da ciascuno Stato membro che sia un rappresentante di alto livello delle autorità competenti di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE e di un membro designato dalla AESFEM, in seguito denominati «membri». 3.   L'ABE e l'AEAP sono invitate a partecipare alle riunioni del CEAOB in qualità di osservatori. 4.   Il CEAOB si riunisce a intervalli regolari e, se necessario, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro. 5.   Ogni membro del CEAOB dispone di un solo voto, tranne il membro designato dall'AESFEM, che non ha diritto di voto. Salvo disposizioni contrarie, le decisioni del CEAOB sono prese a maggioranza semplice dei suoi membri. 6.   Il presidente del CEAOB, scelto da una lista di candidati che rappresentino le autorità competenti di cui all', paragrafo 1, della direttiva 2006/43/CE, è eletto o destituito, in ciascun caso, da una maggioranza dei due terzi dei membri. Il presidente è eletto per un mandato di quattro anni. Il presidente non può restare in carica per più mandati consecutivi, ma può essere rieletto dopo un periodo di ineleggibilità di quattro anni. Il vicepresidente è nominato o destituito dalla Commissione. Il presidente e il vicepresidente non hanno diritto di voto. Nel caso in cui il presidente si dimetta o sia destituito prima del termine del suo mandato, il vicepresidente assume la funzione di presidente fino alla successiva riunione del CEAOB, nella quale è eletto un presidente per la restante durata del mandato. 7.   Il CEAOB: a) agevola lo scambio di informazioni, conoscenze specialistiche e migliori prassi ai fini dell'attuazione del presente regolamento e della direttiva 2006/43/CE; b) su loro richiesta, fornisce alla Commissione e alle autorità competenti consulenza qualificata su questioni legate all'attuazione del presente regolamento e della direttiva 2006/43/CE; c) contribuisce alla valutazione tecnica dei sistemi di vigilanza pubblica dei paesi terzi e alla cooperazione internazionale tra gli Stati membri e i paesi terzi in tale settore, di cui all'articolo 46, paragrafo 2, e all'articolo 47, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE; d) contribuisce all'esame tecnico dei principi di revisione internazionali, compreso il loro processo di elaborazione, ai fini della loro adozione a livello di Unione; e) contribuisce al miglioramento dei meccanismi di cooperazione per la vigilanza dei revisori legali, delle imprese di revisione contabile degli enti di interesse pubblico o delle reti cui appartengono; f) espleta altri compiti di coordinamento nei casi previsti dal presente regolamento o dalla direttiva 2006/43/CE; 8.   Ai fini dell'espletamento dei suoi compiti di cui al paragrafo 7, lettera c), il CEAOB richiede l'assistenza dell'AESFM, dell'ABE o dell'AEAP nella misura in cui la sua richiesta sia legata alla cooperazione internazionale tra Stati membri e paesi terzi nel settore della revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico sottoposti alla vigilanza di dette autorità europee di vigilanza. Qualora sia richiesta tale assistenza, l'AESFEM, l'ABE o l'AEAP forniscono assistenza al CEAOB nell'espletamento del suo compito. 9.   Ai fini dell'espletamento dei suoi compiti, il CEAOB può adottare linee guida o pareri non vincolanti. La Commissione pubblica le linee guida e i pareri adottati dal CEAOB. 10.   Il CEAOB assume, se del caso, tutti i compiti esistenti e in corso del gruppo europeo degli organismi di controllo dei revisori dei conti (EGAOB), istituito dalla decisione 2005/909/CE della Commissione. 11.   Il CEAOB può istituire, su base permanente o ad hoc, sottogruppi incaricati di esaminare questioni specifiche nell'ambito del mandato stabilito dallo stesso. La partecipazione alle discussioni dei sottogruppi può essere estesa alle autorità competenti dei paesi dello Spazio economico europeo (SEE) nel settore del controllo delle attività di revisione contabile o mediante invito, caso per caso, alle autorità competenti dei paesi non UE/SEE, previa approvazione dei membri del CEAOB. La partecipazione dell'autorità competente di un paese non UE/SEE può essere limitata nel tempo. 12.   Il CEAOB istituisce un sottogruppo al fine di espletare i compiti di cui al paragrafo 7, lettera c). Tale sottogruppo è presieduto dal membro designato dall'AESFEM a norma del paragrafo 2. 13.   Se ritenuto utile e/o necessario, il presidente del CEAOB può, su richiesta di almeno tre membri o di propria iniziativa, invitare esperti, professionisti compresi, con specifica competenza su un argomento iscritto all'ordine del giorno a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del CEAOB o dei suoi sottogruppi. Il CEAOB può invitare rappresentanti delle autorità competenti di paesi terzi aventi competenza nel settore della vigilanza delle attività di revisione contabile a partecipare, in qualità di osservatori, ai lavori del CEAOB o dei suoi sottogruppi. 14.   Il segretariato del CEAOB è assicurato dalla Commissione. Le spese del CEAOB sono comprese nelle previsioni della Commissione. 15.   Il presidente elabora l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione del CEAOB tenendo debitamente conto dei contributi scritti dei membri. 16.   Il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente comunica le opinioni o posizioni del CEAOB solo con l'approvazione dei membri. 17.   Le discussioni del CEAOB non sono pubbliche. 18.   Il CEAOB adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2014:537:oj#art-30